IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 2 e del 16 febbraio 2001;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 12 febbraio
  2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la funzione pubblica, del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la
          protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in
seguito   denominato   Ministero,   esercita   le   funzioni  di  cui
all'articolo  35  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso demandati, e'
articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento  per  lo  sviluppo sostenibile e per le politiche del
   personale e gli affari generali;
b) Dipartimento per la protezione ambientale;
c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio;
d) Dipartimento per le risorse idriche.
L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici
istituita  e  disciplinata  ai  sensi  dell'articolo  38  del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e'  sottoposta al potere di
indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio.
All'emanazione  del  relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma
4,  del  decreto  legislativo  n.  300  del  1999, i Dipartimenti del
Ministero   cesseranno   di   operare  nelle  funzioni  eventualmente
spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.
 
                              A V V E R T E N Z A

              I  presenti  regolamenti sono pubblicati, per motivi di
          massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          14 marzo 1986, n. 217.
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del  5 giugno  2001  si procedera' alla
          ripubblicazione   del   testo   dei   presenti  regolamenti
          corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
          3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092.